LA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI: ART. 75 del DPR 309/90, Testo unico sulle tossicodipendenze
È proibito e punito con varie sanzioni il possesso di sostanze stupefacenti anche se in minima quantità e/o per uso personale.
“L’uso personale” viene riconosciuto solo se la sostanza stupefacente sequestrata (in realtà se il suo principio attivo) non supera determinate quantità stabilite in apposite tabelle e se non è dimostrata la cessione ad altri della droga. Solo in questo caso si evita la denuncia penale, la persona viene segnalata al Prefetto e viene sottoposta a procedimento amministrativo che prevede delle sanzioni. Le persone segnalate vengono convocate per un colloquio col prefetto o con personale delegato, nel corso di questo colloquio viene valutata la situazione della persona, l’eventuale reiterazione del reato di possesso di droga, la valutazione del tipo di droga, cannabis o altre come l’eroina, in definitiva si definisce l’entità della violazione. Solo in caso di prima segnalazione è possibile una Ammonizione e non sanzioni amministrative.
Tuttavia la Prefettura potrebbe richiedere delle garanzie (programma terapeutico, analisi del capello antidroga ecc.) che se ritenute adeguate e sufficienti permettono di procedere alla semplice ammonizione.
Le Sanzioni amministrative prevedono la sospensione di: Patente di Guida, Porto d’Armi, Documenti per l’Espatrio, nel caso di cittadini extracomunitari le sanzioni influenzano negativamente il rinnovo dei documenti per il soggiorno. Le sanzioni per il possesso di stupefacenti hanno una durata minima di un mese in caso di cannabis, ma vanno fino a 36 mesi nel caso di altre sostanze, come cocaina, anfetamine/ecstasy o anche cannabis sintetica. Nel caso la persona non abbia ancora uno dei documenti citati (es. minorenni) si stabilisce il divieto di conseguirli.
Nel caso la persona, in base alle segnalazioni, venga ritenuta di particolare pericolosità, potrebbe essere oggetto di ulteriori divieti da parte del Questore.
Le conseguenze di tali sanzioni possono, comunque prolungarsi nel tempo, pur se non risultanti sul Certificato Penale. In particolare quelle relative alla Patente di Guida, la Motorizzazione terrà conto a lungo della sanzione e se si vorrà conseguire la Patente di Guida o rinnovarla bisognerà eseguire visite mediche ed esami antidroga più complessi e specifici.
Inoltre, chiunque sia stato segnalato alla Prefettura verrà anche segnalato al SERT, non sarà obbligato ad un programma terapeutico né a controlli clinici delle urine o del capello, ma, per la valutazione della propria situazione sarà utile presentare alla Prefettura un programma terapeutico e/o lo svolgimento di esami tossicologici che dimostrino il cessato uso di sostanze stupefacenti.
Se si volesse chiedere la revoca delle sanzioni amministrative o delle misure intraprese dalla Questura, sarà necessario dimostrare anche con test droga del capello l’avvenuto percorso terapeutico terminato positivamente.
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